La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1). La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Marcellinara, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso gli sportelli anagrafe per effettuare la variazione; inoltre, non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
Come dichiarare una convivenza di fatto
Gli interessati possono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e la seguente dichiarazione:
La dichiarazione può essere inoltrata al Comune di Marcellinara scegliendo una delle seguenti modalità:
direttamente agli sportelli dei Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe – Via Quattro Novembre, 14;
per via telematica all’indirizzo mail:
In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:
dichiarazione sottoscritta con firma digitale trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;
dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d’identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.
A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l’Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (DUE) giorni successivi, a registrare la decorrenza della convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
Accertamento dei Requisiti
L’Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all’art. 36 della Legge n. 76/2016).
Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso ufficio Anagrafe non effettuerà la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
Informativa Contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall’avvocato che ha redatto l’atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.